Testo dell'iniziativa

Testo dell'iniziativa

«Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!»

Pubblicata nel Foglio federale il 14 febbraio 2023. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 6–8
6 Lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell’efficienza energetica sono d’interesse nazionale. Nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l’utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato ai fini di un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento.

7 Se l’importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest’ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l’efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.

8 La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d’impianti e di provvedimenti per lo sfruttamento e l’utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.

Spiegazione Art. 89 cpv. 6–8
L'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è quello di accelerare l'espansione dell'uso delle energie rinnovabili. Ciò include l'utilizzo di tutte le potenzialità che possono essere sfruttate in modo economico ed ecologico (BV Art. 89 Par. 1).

Al fine di garantire che gli interessi di utilizzo siano ponderati su un piano di parità con gli interessi di protezione, l'interesse nazionale per lo sviluppo e l'utilizzo delle energie rinnovabili è ancorato a livello di Costituzione federale.

L'accelerazione della realizzazione dei potenziali esistenti si ottiene con procedure di autorizzazione più snelle, grazie alla riduzione delle possibilità di obiezione.

Le energie rinnovabili devono essere utilizzate in modo ampiamente diversificato (grandi e piccoli impianti, sistemi centralizzati/decentralizzati) e includere un potenziale flessibile e immagazzinabile.

Il sostegno finanziario deve essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi. Gli indicatori sono la produzione invernale, l'indipendenza dalle importazioni, lo stoccaggio, ecc.

Art. 197 n. 15 2
15. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)

1 Fintanto che il valore soglia di cui all’articolo 89 capoverso 7 non può essere durevolmente rispettato, l’interesse nazionale secondo l’articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all’ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all’infrastruttura necessaria al trasporto dell’energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.

2 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

Spiegazione Art. 197 n. 15 2
Se necessario, si applica un interesse nazionale prevalente nell'uso delle energie rinnovabili.

Questo è limitato nel tempo e si applica solo fino a quando sarà inferiore al valore limite fissato dal governo federale per le importazioni nette di energia elettrica nel semestre invernale.

¹ SR 101
² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.